I valori patrimoniali accettati come garanzie nell’ambito delle tecniche d’investimento o delle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti della presente sezione.
Assets received as collateral as part of investment techniques or OTC transactions must satisfy the requirements of this section.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.