1 La direzione del fondo o la SICAV può concludere, a proprio nome e per proprio conto, operazioni pensionistiche con una controparte («principal»).
2 Può altresì incaricare un intermediario di eseguire operazioni pensionistiche con una controparte, sia a titolo fiduciario in quanto rappresentante indiretto («agent») sia in quanto rappresentante diretto («finder»), purché siano osservate le disposizioni della presente sezione.
3 La direzione del fondo o la SICAV conclude con ogni controparte e con ogni intermediario un contratto quadro standardizzato a norma dell’articolo 17 sulle operazioni pensionistiche.
1 The fund management company or SICAV may conclude repurchase agreements in its own name and for its own account with a counterparty («principal»).
2 It may appoint an intermediary to conclude repurchase agreements with a counterparty either indirectly on a fiduciary basis («agent») or directly («finder»), in accordance with the provisions of this section.
3 The fund management company or SICAV shall conclude a standardised framework agreement governing repurchase agreements with each counterparty or intermediary in accordance with Article 17.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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