L’esercente è tenuto a fornire alla Banca nazionale o a una parte terza da essa designata tutte le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare l’adempimento dei requisiti particolari stabiliti nel presente capitolo.
69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).
The operator shall provide the National Bank or any third party designated by the latter with all the information and documentation that it requires for the assessment of compliance with the special requirements specified in this chapter.
69 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
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