1 L’esercente assicura un accesso aperto e non discriminatorio ai propri servizi.
2 L’esercente può limitare l’accesso qualora ciò accresca la sicurezza o l’efficienza dell’infrastruttura del mercato finanziario e tale effetto non possa essere ottenuto con altri mezzi. In particolare, esso può subordinare la partecipazione all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.
3 Nel caso in cui l’esercente intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la Banca nazionale, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.
4 L’esercente sorveglia costantemente l’adempimento dei presupposti per la partecipazione.
5 L’esercente definisce i criteri e la procedura per la sospensione e l’esclusione di partecipanti che non adempiono più i requisiti per la partecipazione.
6 L’esercente comunica immediatamente al partecipante la sua sospensione o esclusione.
1 The operator shall grant non-discriminatory and open access to its services.
2 The operator may restrict access provided that this increases the safety or efficiency of the financial market infrastructure, and that such an effect cannot be brought about by any other means. In particular, the operator may make participation conditional upon fulfilment of operational, technical, financial and legal requirements.
3 If an operator restricts access for reasons of efficiency, the National Bank shall consult the Competition Commission as part of its assessment.
4 The operator shall monitor compliance with the participation requirements on an ongoing basis.
5 The operator shall define the criteria and procedure for the suspension and exclusion of participants that no longer fulfil the participation requirements.
6 The operator shall immediately notify the participant of its suspension or exclusion.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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