(art. 80 LSerFi)
1 L’organo di mediazione o un’organizzazione del settore designata da quest’ultimo riscuote dai fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati contributi che coprono le spese complessive sostenute dall’organo di mediazione per l’adempimento del proprio compito legale.
2 I contributi possono essere riscossi secondo il regolamento sui contributi e sulle spese dell’organo di mediazione, segnatamente sotto forma di un contributo di base fisso e di contributi supplementari connessi a un caso specifico.
(Art. 80 FinSA)
1 The ombudsman's office or an industry organisation designated by it shall levy from the financial service providers affiliated to it fees to cover all costs incurred by it in the execution of its statutory task.
2 The fees may be levied in the form of a fixed basic fee plus supplementary case-by-case fees in accordance with the ombudsman's office's schedule of fees and costs.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.