(art. 74 LSerFi)
La procedura di mediazione deve essere espletata dall’organo di mediazione al quale è affiliato il fornitore di servizi finanziari del cliente.
(Art. 74 FinSA)
Mediation proceedings shall be conducted by the ombudsman's office to which the client's financial service provider is affiliated.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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