(art. 5 cpv. 2 LSerFi)
1 Nel patrimonio ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LSerFi si devono computare gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà del cliente privato, segnatamente:
2 Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 1 gli investimenti diretti in immobili e le pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.
3 I clienti privati che partecipano congiuntamente a un patrimonio d’importo pari a quello previsto all’articolo 5 capoverso 2 LSerFi possono dichiarare soltanto congiuntamente di voler usufruire della possibilità dell’opting-out.
4 Almeno una delle persone che partecipa al patrimonio comune deve disporre delle conoscenze e dell’esperienza necessarie di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a LSerFi.
(Art. 5 para. 2 FinSA)
1 Eligible assets within the meaning of Article 5 paragraph 2 FinSA are financial investments held directly or indirectly by the retail client, specifically:
2 Direct investments in real estate and claims from social insurance schemes as well as occupational pension assets do not qualify as financial investments within the meaning of paragraph 1.
3 Retail clients jointly holding assets which reach the values stipulated in Article 5 paragraph 2 FinSA can only jointly declare their wish to opt out.
4 The necessary knowledge and experience in accordance with Article 5 paragraph 2 letter a FinSA must be possessed by at least one person with a share in the jointly held assets.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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