(art. 4 LSerFi)
1 Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente, per questo patrimonio, nella categoria che offre la maggiore protezione dei clienti.
2 I clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato possono convenire con il fornitore di servizi finanziari, in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, che la loro classificazione in una categoria si basi sulle conoscenze e sull’esperienza del rappresentante.
(Art. 4 FinSA)
1 Where several clients are entitled to assets, they are to be assigned jointly for these assets to the respective client segment affording the greatest client protection.
2 Clients acting through an authorised person may agree with the financial service provider in writing or in another form demonstrable via text that they be assigned to a segment in accordance with the knowledge and experience of this person.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.