950.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)
950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)
Art. 20 Elaborazione dei mandati dei clienti
(art. 17 LSerFi)
1 Per elaborare i mandati dei clienti, i fornitori di servizi finanziari devono disporre di procedure e sistemi:
- a.
- adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro attività; e
- b.
- che assicurino la tutela degli interessi e la parità di trattamento dei clienti.
2 Essi devono garantire segnatamente:
- a.
- di registrare e assegnare senza indugio e correttamente i mandati dei clienti;
- b.
- di eseguire mandati dei clienti paragonabili senza indugio e nell’ordine in cui vengono ricevuti, a meno che il tipo di mandato o le condizioni di mercato non lo consentano o che questo modo di procedere sia contrario agli interessi del cliente;
- c.
- che nel raggruppare i mandati di diversi clienti o i mandati dei clienti con operazioni per conto proprio e nell’assegnare le relative negoziazioni siano tutelati gli interessi dei clienti coinvolti e questi ultimi non siano svantaggiati;
- d.
- di informare senza indugio i loro clienti privati riguardo a tutte le difficoltà rilevanti che potrebbero sorgere e pregiudicare la corretta esecuzione del mandato.
Art. 20 Handling of client orders
(Art. 17 FinSA)
1 For the purpose of handling client orders, financial service providers must have in place processes and systems which:
- a.
- are appropriate with regard to their size, complexity and business activity; and
- b.
- safeguard the interests and equal treatment of clients.
2 Specifically, they must guarantee that:
- a.
- client orders are registered and allocated immediately and correctly;
- b.
- comparable client orders are executed immediately in the sequence they are received, except when this is not possible owing to the nature of the order or market conditions or is not in the interest of the client;
- c.
- when pooling orders from different clients or pooling client orders with their own transactions and allocating associated trades, the interests of the respective clients are safeguarded and not impaired;
- d.
- their retail clients will be informed immediately of any material difficulties arising which could impair the correct execution of the order.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.