(art. 18 LSerFi)
1 Per assicurare al cliente il migliore risultato possibile, in occasione dell’esecuzione dei mandati i fornitori di servizi finanziari stabiliscono i criteri necessari per la scelta della sede di esecuzione, in particolare il corso, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento.
2 Se il cliente ha impartito un’istruzione esplicita, il mandato deve essere eseguito in maniera corrispondente.
3 Su richiesta del cliente il fornitore di servizi finanziari dimostra di aver eseguito i mandati conformemente ai criteri di cui al capoverso 1.
4 I fornitori di servizi finanziari verificano almeno una volta all’anno l’efficacia dei criteri.
(Art. 18 FinSA)
1 To ensure the best possible outcome for the client, financial service providers shall define for the execution of client orders the necessary criteria for selecting the place of execution, i.e. the price, costs, speed and likelihood of execution and settlement.
2 If the client has issued an express directive, the client order must be executed accordingly.
3 At the request of the client, the financial service provider will furnish proof that they have executed the client's orders in accordance with the criteria specified in paragraph 1.
4 Financial service providers shall review the effectiveness of the criteria at least once a year.
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