(art. 6 LSerFi)
I consulenti alla clientela devono adempiere i requisiti relativi alle conoscenze richieste entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
(Art. 6 FinSA)
Client advisers must possess the required knowledge within two years of entry into force of the present Ordinance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.