(art. 7–18 LSerFi)
1 I fornitori di servizi finanziari devono adempiere gli obblighi di informazione, di verifica nonché di documentazione e rendiconto come pure gli obblighi di trasparenza e diligenza riguardo ai mandati dei clienti secondo gli articoli 7–18 LSerFi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2 I fornitori di servizi finanziari che intendono adempiere gli obblighi secondo gli articoli 7–18 LSerFi prima della scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza devono comunicarlo alla loro società di audit irrevocabilmente e per scritto, indicando la data scelta.
3 Fino alla data di cui al capoverso 2, ai fornitori di servizi finanziari in questione si applicano le norme di comportamento secondo:
4 Il mantenimento in vigore degli articoli 24 capoverso 2 e 120 capoverso 4 LICol non comporta ulteriori obblighi secondo il capoverso 3 del presente articolo in relazione ai servizi finanziari e alle offerte che secondo l’articolo 3 capoversi 1 e 2 lettere a–c LICol nella versione del 1° marzo 201321 non sono considerati distribuzione.
5 Con l’entrata in vigore del presente articolo i contratti di distribuzione esistenti secondo la LICol non decadono.
6 Trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più ammesse le operazioni non coperte effettuate con strumenti finanziari di clienti che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale nonché di privati facoltosi che secondo l’articolo 10 capoverso 3bis LICol nella versione del 1° giugno 201322 hanno dichiarato per scritto di voler essere considerati investitori qualificati.
(Art. 7–18 FinSA)
1 Financial service providers must satisfy the duty to provide information, review, document and render account as well as the duty to ensure transparency and care in client orders in accordance with Articles 7–18 FinSA within two years of entry into force of the present Ordinance.
2 Financial service providers who wish to satisfy the duties in accordance with Articles 7–18 FinSA prior to expiration of the two-year period after entry into force of the present Ordinance must notify their audit company of this irrevocably in writing, indicating the chosen time.
3 Until the time indicated in accordance with paragraph 2, the relevant financial service providers are subject to the codes of conduct in accordance with:
4 For financial services and offers which in accordance with Article 3 paragraphs 1 and 2 letters a–c CISA in the version of 1 March 201321 were not deemed to be distribution, no additional duties arise due to the continued application of Article 24 paragraph 2 and Article 120 paragraph 4 CISA in accordance with paragraph 3 of the present Article.
5 Entry into force of the present Article does not nullify existing distribution agreements pursuant to CISA.
6 Uncovered transactions with the financial instruments of clients with a written portfolio management agreement as well as of high-net-worth clients who in accordance with Article 10 paragraph 3bis CISA in the version of 1 June 201322 have declared in writing that they wish to be deemed qualified investors is no longer permitted two years after entry into force of the present Ordinance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.