I dati contenuti nei sistemi d’informazione degli uffici emittenti devono essere conservati per cinque anni almeno e cancellati o distrutti al più tardi dopo dieci anni.
Data held in information systems maintained by the certification offices shall be retained for a minimum of five years and shall be deleted or destroyed after ten years at the latest.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.