1 La richiesta per il rilascio di una prova documentale è da inoltrare in forma cartacea o elettronica all’ufficio emittente competente.
2 Il richiedente deve fornire all’ufficio emittente e, eventualmente, all’UDSC le informazioni necessarie, la possibilità di consultare i documenti e il libero accesso ai locali aziendali.
3 Il DEFR stabilisce:
1 Applications for the issue of certifications of origin shall be submitted to the competent certification office in paper form or electronically.
2 The applicant shall provide the certification office and, where appropriate, the FOCBS with the information necessary to allow them to review all the documentation and shall grant them access to the business premises.
3 The EAER shall regulate:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.