I titolari di sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza possono consegnarle soltanto ad aziende o persone che dispongono della corrispondente licenza.
Holders of radiation sources subject to mandatory licensing may only supply them to enterprises or persons holding the requisite licence.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.