1 Il servizio di dosimetria individuale è tenuto a conservare i valori delle dosi, le generalità delle persone interessate e tutti i dati originali necessari per effettuare un calcolo a posteriori delle dosi da dichiarare, per due anni dopo averli trasmessi al registro centrale delle dosi.
2 Il servizio è tenuto a partecipare a proprie spese a misurazioni comparative, secondo le istruzioni dell’autorità di riconoscimento.
3 Se un servizio di dosimetria individuale intende cessare la propria attività deve comunicarlo, con almeno sei mesi di anticipo, all’autorità di riconoscimento, ai propri mandanti e alle autorità di vigilanza competenti per essi.
4 Il servizio di dosimetria individuale che cessa la sua attività trasmette i suoi dati archiviati ai nuovi servizi di dosimetria individuale designati dai propri mandanti.
5 In casi straordinari l’autorità di riconoscimento stabilisce la procedura.
6 Se un mandante disdice il rapporto di mandato con il servizio di dosimetria individuale, quest’ultimo è tenuto a rendere attento il mandante sui suoi obblighi in qualità di titolare della licenza di cui all’articolo 64 e a informare l’autorità di vigilanza in merito alla disdetta.
1 The personal dosimetry service must retain the dose values and personal details, as well as all the raw data required for calculation of the doses to be reported at a later date, for a period of two years after submission to the Central Dose Registry.
2 In accordance with the instructions of the competent authority, it must participate at its own expense in intercomparison exercises.
3 If a personal dosimetry service wishes to cease its activities, it must give the competent authority, its clients and the supervisory authorities responsible for its clients at least six months’ advance notice.
4 The personal dosimetry service ceasing its activities shall transfer its archived data to the new personal dosimetry services designated by its clients.
5 In exceptional cases, the competent authority shall determine the steps to be taken.
6 If a client terminates its contractual relationship with the personal dosimetry service, the latter must draw the client’s attention to its duties as a licence holder as specified in Article 64 and inform the supervisory authority of the termination.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.