1 I NORM la cui attività specifica è superiore al livello di allontanamento corrispondente possono, con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, essere immessi nell’ambiente se:
2 Nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193, l’UFSP vigila sul rispetto della dose efficace ammessa.
3 I NORM possono essere esportati per l’immissione nell’ambiente soltanto se l’autorità competente dello Stato ricevente ha dato il proprio consenso e se vengono rispettati i presupposti di cui al capoverso 1.
1 NORM with a specific activity above the relevant NORM clearance limit may, with the approval of the licensing authority, be discharged to the environment if:
2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.
3 NORM may only be exported for discharge to the environment if consent has been granted by the competent authority of the recipient country and the requirements specified in paragraph 1 are complied with.
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