(art. 69g LRTV)
Il DFAE mette a disposizione dell’organo di riscossione i dati necessari alla riscossione del canone conformemente all’articolo 67a al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
(Art. 69g RTVA)
The FDFA shall provide the collection agency with the data required to collect the fee under Article 67a at the latest 18 months after this provision comes into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.