(art. 69g LRTV)
1 I Comuni e i Cantoni iniziano a fornire mensilmente i dati all’organo di riscossione conformemente all’articolo 67 al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. La prima fornitura deve comprendere l’intera raccolta di dati relativi a tutte le specificità.
2 L’organo di riscossione conferma all’autorità competente per la fornitura di dati che quest’ultima è avvenuta conformemente alle prescrizioni legali e in modo tecnicamente ineccepibile o segnala eventuali mancanze riscontrate.
3 Un contributo conformemente all’articolo 69g capoverso 4 LRTV ammonta al massimo a:
4 Per ottenere un contributo ai sensi del capoverso 3 occorre soddisfare le seguenti condizioni:
5 Senza un giustificativo di cui al capoverso 4 lettera b viene versato un importo forfettario. Quest’ultimo ammonta a 500 franchi per Comune e 5000 franchi per Cantone.
(Art. 69g RTVA)
1 The communes and cantons shall begin the monthly data deliveries to the collection agency under Article 67 at the latest 18 months after this provision comes into force. The first delivery must comprise the entire data set with all characteristics.
2 The collection agency shall confirm to the authority delivering the data that the data delivery has been made in accordance with statutory requirements and without technical difficulties, or it shall report the difficulties that occurred.
3 A contribution under Article 69g paragraph 4 RTVA amounts to a single maximum payment of:
4 The following are required in order to receive a contribution in terms of paragraph 3:
5 In the absence of proof in terms of paragraph 4 letter b, a lump sum payment shall be made. This amounts to 500 francs per commune and 5000 francs per canton.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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