Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.401 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV)

784.401 Ordinance of 9 March 2007 on Radio and Television (RTVO)

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Art. 88 Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

1 Nel primo anno di riscossione del canone, per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è prevista una fatturazione scaglionata secondo l’articolo 58 capoverso 1. L’organo di riscossione definisce periodi di riscossione del canone ridotti compresi tra uno e 11 mesi.

2 Tutte le fatture di cui al capoverso 1 sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione del canone e sono esigibili entro 30 giorni.

3 Una parte delle economie domestiche di tipo privato e delle collettività riceve già una fattura su 12 mesi. L’esigibilità è disciplinata nell’articolo 59 capoverso 1.

Art. 88 Initial invoicing of the household fee

1 In the first year of collection, the staggered system of invoicing for the household fee under Article 58 paragraph 1 shall be established. The collection agency shall specify reduced fee periods of between one and eleven months.

2 All invoices in terms of paragraph 1 shall be issued in the first month of the fee period and are due for payment within 30 days.

3 Some households shall already receive an invoice for 12 months. The due date is governed by Article 59 paragraph 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.