(art. 70 LRTV)
1 Sono considerate imprese ai sensi dell’articolo 70 capoverso 2 LRTV anche le imprese che si riuniscono esclusivamente per il versamento del canone per le imprese (gruppi di imprese assoggettati al canone). Il gruppo di imprese assoggettato al canone deve essere costituito da almeno 30 imprese.
2 Per determinare la cifra d’affari complessiva di un gruppo di imprese assoggettato al canone sono sommate tutte le cifre d’affari dei suoi membri.
3 Il gruppo di imprese assoggettato al canone sottostà all’obbligo di pagare il canone in vece dei suoi membri. La responsabilità solidale dei membri del gruppo è retta dall’articolo 15 capoverso 1 lettera c della legge del 12 giugno 200983 sull’IVA (LIVA) e dall’articolo 22 dell’ordinanza del 27 novembre 200984 sull’IVA (OIVA).
4 L’articolo 13 LIVA nonché gli articoli 15–17, 18 capoversi 1, 2 e 3 lettera a, 19 e 20 capoversi 1 e 2 OIVA si applicano per analogia alla costituzione, alla modifica nella composizione del gruppo, allo scioglimento e alla rappresentanza del gruppo assoggettato al canone. Le domande di costituzione di un gruppo e di ingresso in un gruppo nonché le notifiche di uscita da un gruppo e di scioglimento di un gruppo sono comunicate per scritto all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi 15 giorni dopo l’inizio di un anno civile. Le comunicazioni tardive hanno effetto solo l’anno successivo.85
5 La partecipazione a un gruppo di imprese assoggettato al canone presuppone che l’impresa esoneri per scritto l’AFC dal segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo, se ciò è funzionale alla riscossione e all’incasso del canone.
85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ago. 2018, in vigore dal 1° ott. 2018 (RU 2018 3209).
(Art. 70 RTVA)
1 Undertakings in terms of Article 70 paragraph 2 RTVA also include undertakings that join together solely in order to pay the corporate fee (corporate fee groups). A corporate fee group must comprise at least 30 undertakings.
2 To ascertain the total turnover of a corporate fee group, all the turnovers of the group members are added together.
3 A corporate fee group is liable to pay the fee instead of its members. The joint liability of group members is governed by the Article 15 paragraph 1 letter c of the Value Added Tax Act of 12 June 200984 (VATA) and Article 22 of the Value Added Tax Ordinance of 27 November 200985 (VATO).
4 The formation, change in composition, dissolution and representation of corporate fee groups is governed mutatis mutandis by Article 13 VATA and Articles 15–17, 18 paragraphs 1, 2 and 3 letter a, 19 and 20 paragraphs 1 and 2 VATO. Applications to form a group and to join a group, and notification of leaving a group and of the dissolution of a group must be submitted in writing to the Federal Tax Administration (FTA) 15 days at the latest after the start of a calendar year. Delayed submissions only take effect the following year.86
5 Admission to a corporate fee group is conditional on the undertaking giving written notice to the FTA that it waives the group representative from preserving tax secrecy, insofar as this is useful for the assessment and collection of the fee.
86 Amended by No I of the O of 29 Aug. 2018, in force since 1 Oct. 2018 (AS 2018 3209).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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