(art. 9 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LRTV)
1 La pubblicità può essere inserita su una parte dello schermo durante la diffusione di un programma redazionale, a condizione che:
2 La pubblicità a schermo ripartito è vietata nei notiziari e nelle trasmissioni di attualità politica, nelle trasmissioni per bambini, come pure durante la trasmissione di funzioni religiose.
3 La pubblicità a schermo ripartito è computata come tempo di pubblicità ai sensi dell’articolo 19.
(Art. 9 para. 1 and 11 para. 1 RTVA)
1 Advertising may be inserted in part of the screen during editorial programmes if:
2 Split-screen advertising is not permitted in news or current affairs programmes, children’s programmes or during the broadcasting of religious services.
3 Split-screen advertising is counted towards the advertising time as defined in Article 19.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.