I fornitori di servizi di telecomunicazione informano il Servizio, su sua richiesta, in ogni momento e in modo dettagliato sulla natura e sulle caratteristiche di ogni servizio che hanno messo sul mercato o che intendono mettere sul mercato nei prossimi sei mesi.
Providers of telecommunications services shall inform the Service on its request at any time in detail of the type and characteristics of the services they have placed on the market or wish to bring to the market within 6 months.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.