I fornitori di servizi di telecomunicazione forniscono al Servizio, su sua richiesta, le informazioni tecniche necessarie per disporre una sorveglianza.
Providers of telecommunications services must provide the Service on its request with the technical information required for ordering surveillance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.