I fornitori di servizi postali forniscono al Servizio, su sua richiesta, le informazioni necessarie per disporre una sorveglianza.
Providers of postal services must provide the Service, at its request, with the information required for ordering surveillance.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.