1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 58 LAIn28, sempre che:
2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LAIn.
1 The data contained in the processing system may be copied to the information system referred to in Article 58 IntelSA28 using the online access, provided:
2 The transmission may only be initiated by a person who has access rights to the processing system pursuant to this Act and to the relevant information system pursuant to the IntelSA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.