1 Una copia dei dati contenuti nel sistema di trattamento può essere trasferita mediante procedura di richiamo nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 della legge federale del 13 giugno 200826 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP), sempre che:
2 Il trasferimento può essere eseguito soltanto da una persona che ha diritto di accedere al sistema di trattamento in virtù della presente legge e di accedere al sistema d’informazione in questione in virtù della LSIP.
1 The data contained in the processing system may be copied to the information systems referred to in Articles 10, 12 and 13 of the Federal Act of 13 June 200826 on the Federal Police Information Systems (FPISA) using the online access, provided:
2 The data may only be transmitted by a person who has access rights to the processing system pursuant to this Act and to the relevant information system pursuant to the FPISA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.