1 Al più tardi tre mesi prima dell’inizio dei negoziati l’esercente dell’aeroporto comunica le date dei negoziati.
2 Non prima di cinque mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio dei negoziati l’esercente dell’aeroporto invita i partecipanti ai negoziati di cui all’articolo 22 capoverso 1 di trasmettere le seguenti indicazioni:
3 Entro 30 giorni gli utenti dell’aeroporto trasmettono i dati di cui al capoverso 2. Se non li mettono a disposizione, l’esercente dell’aeroporto utilizza le proprie previsioni.
4 Al più tardi un mese prima dell’inizio convenuto dei negoziati, l’esercente dell’aeroporto trasmette agli utenti dell’aeroporto partecipanti ai negoziati una proposta tariffale e informazioni dettagliate sulle basi contabili e finanziarie utilizzate per calcolare la proposta. La proposta tariffale contiene in particolare le seguenti indicazioni:
5 L’esercente dell’aeroporto illustra e motiva le previsioni di traffico utilizzate. Nel farlo assicura il rispetto dei segreti commerciali degli utenti dell’aeroporto. Illustra e motiva il metodo impiegato per il calcolo delle previsioni di traffico.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2067).
1 No later than three months before start of negotiations, the airport operator shall give notice of the dates for the negotiations.
2 No earlier than five months and no later than three months before the start of negotiations, the airport operator shall request the parties to the negotiations envisaged in Article 22 paragraph 1 to provide the following information:
3 The airport users shall provide the data in accordance with paragraph 2 within 30 days. If the airport users fail to provide the information, the airport operator shall use its own prognoses.
4 No later than one month before the agreed start of negotiations, the airport operator shall provide airport users taking part in the negotiations with a charge proposal and detailed information on the mathematical and financial principles used to calculate the charge in the proposal. The charge proposal shall contain the following in particular:
5 The airport operator shall disclose and justify the traffic prognoses used. In doing so, it shall ensure that business secrets of the airport users are not revealed. It shall disclose and justify the methodology used for calculating the traffic prognoses.
20 Amended by No I of the O of 14 June 2019, in force since 1 Aug. 2019 (AS 2019 2067).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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