L’Ufficio svizzero della navigazione marittima, il comandante della nave, le società di armatori svizzere e le società di classificazione riconosciute dalla Svizzera notificano immediatamente al servizio notifiche gli eventi imprevisti di cui all’articolo 3 lettera c.
The Swiss Maritime Navigation Office, the ship’s command, the Swiss Shipowners’ Association and the classification societies recognised by Switzerland shall report incidents under Article 3 letter c immediately to the reporting office.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.