Safeguards Ordinance of 4 June 2021 (SaO)
1 L’UFE adotta i necessari provvedimenti per lo svolgimento delle ispezioni. Deve in particolare:
2 Esso decide, d’intesa con la persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, se gli ispettori dell’AIEA possono avere accesso a informazioni degne di protezione.
3 Esso provvede, su richiesta della persona avente diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza, affinché dal settore ispezionato non trapelino informazioni degne di protezione.
1 The SFOE shall take the precautions required for carrying out an inspection. It shall in particular:
2 It shall decide after consulting the person entitled to authorise access to land and buildings that are subject to this Ordinance whether the IAEA inspectors are allowed access to sensitive information.
3 It shall ensure if requested by the person entitled to authorise access to land and buildings that are subject to this Ordinance that sensitive information is not removed from the inspected area.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.