Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu)

732.11 Nuclear Energy Ordinance of 10 December 2004 (NEO)

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Art. 29 Nullaosta

1 La licenza d’esercizio prevede, segnatamente per le seguenti fasi della messa in esercizio, l’obbligo del nullaosta per:

a.
il primo immagazzinamento di combustibile nucleare;
b.
il primo caricamento di combustibile;
c.
la prima criticità;
d.
le ulteriori fasi secondo il programma di messa in esercizio;
e.
il funzionamento continuo nel primo ciclo d’esercizio;
f.
il primo immagazzinamento di fusti di scorie di un certo tipo;
g.
l’immagazzinamento di contenitori per il trasporto e il deposito con elementi di combustibile esausti o scorie altamente attive.

2 Per ottenere il nullaosta, il richiedente deve inoltrare la documentazione necessaria alla valutazione della domanda come previsto nell’allegato 4.

3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.37

37 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).

Art. 29 Permits

1 The operating licence shall require permits for the following stages of the commissioning procedure:

a.
the first delivery of nuclear fuel;
b.
the first fuel load;
c.
the first criticality;
d.
the next stages in accordance with the commissioning programme;
e.
continuous operation in the first operating cycle;
f.
the first storage of waste packages of a given type;
g.
the storage of transport and storage casks with spent fuel elements or high level waste.

2 To obtain the necessary permit, applicants must submit the documentation necessary for the assessment as aforementioned in Annex 4.

3 ENSI shall regulate the type, content, presentation and number of required application documents in guidelines.37

37 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.