1 Il richiedente di una licenza d’esercizio deve presentare la documentazione seguente:
2 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.36
36 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
1 Applications for an operating licence must be accompanied by the following documentation:
2 ENSI shall regulate the type, content, presentation and number of required application documents in guidelines.36
36 Amended by Annex No 12 of the O of 12 Nov. 2008 on the Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate, in force since 1 Jan. 2009 (AS 2008 5747).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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