1 Chiunque, intenzionalmente, non osserva una limitazione d’uso ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
3 Se la limitazione d’uso è revocata successivamente, la pena è una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4 Fino alla conclusione con sentenza passata in giudicato di un procedimento di sospensione o di modifica di una limitazione d’uso il giudizio penale è differito.
1 Any person who wilfully disregards a restriction on use in terms of this Act shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to monetary penalty.
2 If the offender acts through negligence, he or she shall be liable to a monetary penalty not exceeding 180 daily penalty units.
3 If the restriction on use is subsequently revoked, the offender shall be liable to a monetary penalty not exceeding 90 daily penalty units.
4 Prosecution shall be deferred until a legally binding decision has been taken on the suspension or amendment of a restriction on use.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.