Sono considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 3 capoverso 11 LSAI gli enti che operano nel campo della gestione patrimoniale o della consulenza in investimenti che, sulla base di una procura di un cliente o come organo di una società o di una fondazione, gestiscono esclusivamente patrimoni depositati a nome del cliente, della società o della fondazione presso un istituto finanziario in Svizzera o all’estero.
Entities active in asset management or investment advice which, based on a customer's power of attorney or as the body of a company or a foundation, exclusively manage assets held in the name of the customer, company or foundation with a financial institution in Switzerland or abroad are treated as non-reporting financial institutions under Article 3 paragraph 11 AEOIA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.