1 Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all’articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO2 su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.
2 Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO2 sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:
3 Su richiesta l’UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.
287 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 6753). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).
1 On request, an installation operator that is neither a participant in the ETS nor subject to a reduction obligation and which operates CHP plants in accordance with Article 32a paragraph 1 of the CO2 Act shall be refunded 60 per cent of the CO2 levy on the fuels used for electricity production for each CHP plant which has a rated thermal input of at least 0.5 MW and no more than 20 MW.
2 The CHP plant operator is entitled to a refund of the remaining 40 per cent of the CO2 levy on the fuels used to produce electricity if:
3 The FOEN may, on request, extend the period referred to in paragraph 2 letter e by two years.
286 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017 (AS 2017 6753). Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
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