1 La limitazione dell’utilizzazione come serbatoio biologico o geologico del carbonio deve essere menzionata nel registro fondiario su richiesta di iscrizione dell’UFAM. Ciò non si applica allo stoccaggio del carbonio nei materiali da costruzione.
2 L’UFAM notifica la cancellazione della menzione nel registro fondiario se:
3 Il proprietario del fondo in questione si assume le spese d’iscrizione, modifica e cancellazione.
4 I Cantoni informano senza indugio l’UFAM non appena il fondo in questione è utilizzato per altri scopi.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 The restriction on use as a biological or geological carbon store must be noted in the land register at the FOEN’s request. The foregoing does not apply to storing carbon in construction materials.
2 The FOEN shall request the deletion of the note in the land register if:
3 The owner of the property concerned shall bear the costs of the entry, amendment and deletion of the note.
4 The cantons shall notify the FOEN immediately if the property concerned is used for a different purpose.
16 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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