1 L’UFAM decide in base alla domanda ed eventualmente alle informazioni supplementari secondo l’articolo 7 capoverso 3 se il progetto o il programma è idoneo al rilascio di attestati.
2 Se nell’ambito di progetti o programmi realizzati all’estero lo Stato partner stabilisce, nell’autorizzazione del progetto o del programma, una limitazione all’utilizzazione ammessa delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, tale limitazione è presa in considerazione nella decisione.
3 La decisione è valida dall’inizio della realizzazione del progetto o del programma fino al più tardi al 31 dicembre 2030 (periodo di credito).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 The FOEN shall decide whether a project or programme qualifies for issuing attestations on the basis of the application and, if applicable, the additional information in accordance with Article 7 paragraph 3.
2 If, in the case of projects or programmes outside Switzerland, the partner state imposes a restriction in the licence for the project or programme on the permitted use of the emission reductions or the increase in the carbon sink effect, this restriction shall be taken into account in the decision.
3 The decision is valid from the start of the implementation of the project or programme until 31 December 2030 at the latest (crediting period).
15 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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