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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione

1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell’Unione europea, nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea che partecipano all’asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all’UFAM le seguenti informazioni:

a.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;
b.
nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d’identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
c.
dichiarazione in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d’asta.

2 Le persone di cui al capoverso 1 possono omettere di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano con una conferma notarile che non sussistono condanne per reati di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera b.

3 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell’Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto per gestori nel registro dell’Unione, nonché indicare un recapito in Svizzera.

4 Le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

a.
una prova riguardante l’ammissione diretta all’asta nell’Unione europea;
b.
informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell’Unione europea;
c.
una conferma che la partecipazione all’asta avviene esclusivamente per conto proprio.

5 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all’asta.

6 I documenti d’identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell’autenticazione o dell’ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

7 Le informazioni sono registrate nel registro dello scambio di quote di emissioni.

Art. 48 Conducting the auction

1 The FOEN shall regularly auction:

a.151
the emission allowances for installations of the corresponding year that are not allocated free of charge;
b.152
15 per cent of the maximum quantity of emission allowances for aircraft available annually in accordance with Annex 15 number 3.

1bis The quantity of emission allowances to be auctioned in accordance with paragraph 1 letter a shall be reduced by fifty per cent if the difference between the supply of emission allowances for installations and the demand for emission allowances for installations (quantity in circulation) is more than fifty percent of the maximum quantity of emission allowances for installations available in the previous year in accordance with Article 45 paragraph 1. The calculation of the quantity in circulation shall be carried out in accordance with the provisions of Annex 8 number 2.153

2 The FOEN may cancel the auction without accepting a bid if:

a.
it suspects agreements affecting competition or unlawful practices by dominant participants in the auction;
b.
the clearing price in the auction period differs significantly from the relevant price on the secondary market in the European Union; or
c.
safety risks or other reasons jeopardise the proper implementation of the auction.

3 The FOEN must report any suspicions under paragraph 2 letter a to the competition authorities.

If the auction is cancelled for any of the reasons in paragraph 2 or if demand for the quantity of emission allowances assigned to an auction is not fully met, the remaining emission allowances are transferred to a subsequent auction.

5 The emission allowances which are not assigned to an auction are cancelled at the end of the obligation period.

6 The FOEN may commission private organisations to conduct the auction.

151 Amended by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).

152 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

153 Inserted by No I of the O of 24 Nov. 2021, in force since 1 Jan. 2022 (AS 2021 859).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.