1 L’UFAM vende all’asta regolarmente:
1bis La quantità dei diritti di emissione da vendere all’asta secondo il capoverso 1 lettera a viene ridotta del 50 per cento se la differenza tra l’offerta di diritti di emissione per impianti e la domanda di diritti di emissione per impianti (quantità in circolazione) corrisponde a oltre il 50 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili nell’anno precedente conformemente all’articolo 45 capoverso 1. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo quanto previsto nell’allegato 8 numero 2. 154
2 L’UFAM può interrompere l’asta senza aggiudicazioni, se:
3 L’UFAM deve segnalare ogni sospetto secondo il capoverso 2 lettera a alle autorità in materia di concorrenza.
4 Nel caso un’asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all’asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all’asta in seguito.
5 I diritti di emissione non assegnati a un’asta sono cancellati a conclusione del periodo d’impegno.
6 L’UFAM può affidare l’asta ad organizzazioni private.
152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
154 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 859).
Installation and aircraft operators participating in the Swiss and the EU emissions trading systems and companies from the European Economic Area (EEA) admitted to bid in auctions in the European Union are eligible for admission to the auction of emission allowances provided they have an account in accordance with Article 57.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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