1 Le modifiche sostanziali del progetto o del programma apportate dopo la decisione sull’idoneità o sulla proroga del periodo di credito devono essere notificate all’UFAM.
2 Una modifica di un progetto o di un programma è sostanziale in particolare se:
3 Se necessario, l’UFAM ordina una nuova convalida. Per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio conseguiti dopo una modifica sostanziale sono rilasciati attestati soltanto dopo la nuova decisione sull’idoneità conformemente all’articolo 8.
4 Per progetti e programmi all’estero è inoltre necessaria una nuova decisione dello Stato partner in merito all’idoneità.
5 L’UFAM approva la modifica sostanziale se continuano a essere adempiuti i requisiti di cui agli articoli 5 e 5a.
6 Dopo una nuova convalida, il periodo di credito decorre dal momento in cui si verifica la modifica sostanziale fino al 31 dicembre 2030.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 Substantial modifications of the project or programme carried out after the decision has been made regarding qualification or the extension of the crediting period must be reported to the FOEN.
2 A modification to the project or programme is in particular deemed substantial if:
3 If necessary, the FOEN shall order a revalidation. Emission reductions or the increase in the carbon sink effect achieved after a substantial modification are only attested in accordance with a new decision on qualification in accordance with Article 8.
4 In the case of projects and programmes outside Switzerland, a new decision by the partner states on qualification is required.
5 The FOEN shall approve the substantial modification if the requirements in accordance with the Articles 5 and 5a continue to be met.
6 After revalidation, from the time the substantial modification is made the crediting period lasts until 31 December 2030 at the latest.
21 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
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