1 L’UFAM esamina il rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica. Se necessario per il rilascio di attestati, l’UFAM effettua ulteriori accertamenti presso la persona richiedente.
2 Per il rilascio di attestati internazionali esso verifica inoltre il riconoscimento del trasferimento delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio da parte dello Stato partner. Se necessario per il rilascio di attestati internazionali, l’UFAM effettua ulteriori chiarimenti presso lo Stato partner.
3 Esso decide sulla base delle informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sul rilascio di attestati.
4 Per progetti e programmi, gli attestati sono rilasciati in misura corrispondente alle riduzioni delle emissioni o all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio per cui è comprovato il conseguimento sino alla fine del periodo di credito.
5 Per i progetti non ancora realizzati nell’ambito di programmi non sono rilasciati attestati se, a seguito di una modifica di disposizioni legali determinanti, devono essere attuati i provvedimenti previsti nel programma per ridurre le emissioni o aumentare la capacità dei pozzi di carbonio.
6 Gli attestati sono rilasciati in misura delle riduzioni delle emissioni o dell’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio complessivi attestati annualmente.
7 Alla persona richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni o l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l’efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l’ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell’articolo 19 della legge del 30 settembre 201620 sull’energia (LEne).
8 Il plusvalore ecologico derivante dalle riduzioni delle emissioni o dall’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio è compensato con il rilascio dell’attestato. Se il plusvalore ecologico è già stato indennizzato, non viene rilasciato alcun attestato.
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).
1 The FOEN shall check the monitoring report and the corresponding verification report. Where required in order to issue attestations, the FOEN shall conduct further enquiries relating to the applicant.
2 When issuing international attestations, it shall also check the recognition of the carry-over of emission reductions or the increase in the carbon sink effect by the partner state. If required in order to issue international attestations, the FOEN shall also conduct further enquiries in the partner state.
3 It shall decide whether to issue attestations on the basis of the information mentioned in paragraphs 1 and 2.
4 Attestations for projects and programmes shall be issued for the extent to which emission reductions or the increase in the carbon sink effect have demonstrably been achieved up to the end of the crediting period.
5 For projects that have not yet been implemented in programmes, no attestations shall be issued if an amendment of applicable statutory provisions leads to a situation where the measures for reducing emissions or increasing the carbon sink effect planned in the programme must be implemented.
6 The attestations shall be issued to the extent of the proven entire annual reduction in emissions or increase in the carbon sink effect.
7
8 The added ecological value of the emission reductions or the increase in the carbon sink effect shall be compensated for by issuing attestations. If the added ecological value has already been compensated for, no attestations are issued.
19 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.