1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell’economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:
2 Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d’esecuzione relativi alla costituzione di scorte agli enti privati incaricati di amministrare i fondi di garanzia. L’UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con tali enti.
3 L’UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.
1 The Federal Council may transfer public tasks to private-sector organisations in accordance with this Act, in particular:
2 It may delegate tasks relating to stockpiling to private entities which administer guarantee funds. The FONES may conclude service agreements with the private entities.
3 The FONES oversees the organisations charged with these tasks.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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