1 Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali riguardanti:
2 Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria.
1 In order to ensure national economic supply, the Federal Council may conclude international agreements on:
2 It may also introduce economic intervention measures to meet international obligations even if there is no existing domestic supply shortage or threat thereof.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.