Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 53 Approvvigionamento economico
Internal Law 5 National defence 53 National economic supply

531 Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP)

531 Federal Act of 8 October 1982 on the National Economic Supply (National Economic Supply Act, NESA)

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Art. 39 Assicurazione e riassicurazione

1 La Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:

a.
i beni e i servizi d’importanza vitale;
b.
i mezzi di trasporto d’importanza vitale;
c.
i depositi.

2 La Confederazione può accordare una copertura d’assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.

3 Il Consiglio federale disciplina l’estensione e il campo d’applicazione della copertura d’assicurazione e di riassicurazione e stabilisce il momento dell’entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.

4 La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l’approvvigionamento economico del Paese.

5 L’UFAE stabilisce nel contratto d’assicurazione l’importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell’estensione della copertura e della durata dell’assicurazione.

6 Per gli aspetti tecnici dell’assicurazione è possibile ricorrere a istituti d’assicurazione privati ammessi in Svizzera.

7 I premi riscossi e i proventi conseguiti sono iscritti nel conto annuale della Confederazione e impiegati in modo vincolato per la copertura dei danni. Sui mezzi a destinazione vincolata è corrisposto un interesse.

8 Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai suoi mezzi finanziari generali. L’anticipo è rimborsato con i premi riscossi.

Art. 39 Insurance and reinsurance

1 The Confederation may provide insurance and reinsurance cover if such cover is not obtainable on the insurance market or is not obtainable on reasonable conditions. It may offer cover for:

a.
essential goods and services;
b.
essential means of transport;
c.
warehouses.

2 It may provide insurance cover against the risk of war and other risks such as piracy, insurgency and terrorism.

3 The Federal Council shall regulate the scope and application of insurance and reinsurance cover, and determine the date from which such insurance may come into force and the date on which cover may be granted.

4 The Confederation shall provide cover in accordance with the principles customary for private insurance and against payment of a premium. It may deviate from this only to the extent that these principles would make the insurance cover which is necessary for the economic provision of the country impossible.

5 The FONES shall set the amount of the premium to be paid and the conditions in an insurance contract. The premium shall be calculated according to the risks involved, the scope of cover and the insurance period.

6 Private insurance institutions licensed in Switzerland may be consulted over technical aspects of the insurance cover.

7 Premiums and funds received shall be recorded in the Confederation’s annual financial statements and used for the purpose of covering the claims. The earmarked funds shall bear interest.

8 If the fund’s assets are not sufficient to cover the losses, the Confederation shall raise the shortfall from general financial resources. The advance shall be repaid out of premium revenue.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.