1 Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare un mezzo di trasporto, quest’ultimo, compresi i relativi mezzi e documenti d’esercizio (accessori), nonché le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se esiste un registro pubblico, il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev’esservi annotato d’ufficio.
2 Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha il diritto di separare dalla massa fallimentare il mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché le pretese di risarcimento; in caso di pignoramento ha un diritto di pegno prioritario sino all’importo della garanzia.
3 Le disposizioni concernenti il diritto di separazione dalla massa fallimentare e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 24–26) si applicano per analogia.
4 L’UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è dubbio o insufficiente per coprire la garanzia.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la prestazione di una garanzia e i requisiti tecnici dei mezzi di trasporto.
1 The means of transport, all related operating equipment and documents, and the indemnity rights shall serve as security for the Confederation as soon as it has granted its guarantee. Insofar as a public register exists, the Confederation’s claim to security in rem against the means of transport shall be noted in this register ex officio.
2 Where the Confederation has honoured a guarantee, it shall have a right of separation in relation to the means of transport plus all related operating equipment and documents and any rights to compensation, and in the case of distraint, it shall have a priority lien up to the amount of the sum guaranteed.
3 The provisions concerning the right of separation and lien over compulsory stocks (Art. 24–26) apply mutatis mutandis.
4 The FONES can demand additional security if the value of the means of transport and the indemnity rights are insufficient or uncertain to cover the guarantee claim.
5 The Federal Council shall regulate the details of granting guarantees and the technical requirements for the means of transport.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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