1 La Confederazione può promuovere, nei limiti dei mezzi stanziati, misure prese da imprese di diritto privato o pubblico per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, se tali misure:
2 Il Consiglio federale definisce le misure che possono essere promosse, l’importo degli aiuti finanziari e delle garanzie nonché le condizioni per la promozione. A tal fine tiene conto degli interessi dell’approvvigionamento del Paese, dell’efficacia delle singole misure rispetto ai costi e degli interessi delle imprese.
1 The Confederation may support measures undertaken by private and public entities to secure national economic supply within the bounds of the funds approved therefor, provided the measures:
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