1 Per la durata di validità delle misure d’intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. Tali disposizioni sono elencate nell’allegato 1.
2 Le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.
3 La dichiarazione di inapplicabilità non può avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.
4 Il Consiglio federale può completare l’elenco delle disposizioni di cui all’allegato 1 se una situazione di grave penuria è già sopraggiunta o è imminente.
1 The Federal Council may, during the period in which the economic intervention measures apply, declare other statutory provisions to be inapplicable. Such provisions are listed in Annex 1.
2 Provisions may only be declared inapplicable insofar as they contradict the measures pursuant to this Act.
3 The declaration of inapplicability may not have any irreversible impact or one extending beyond the period during which the measures are in place.
4 In the case of imminent or existing severe shortages, the Federal Council may introduce further provisions to Annex 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.