1 Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.
2 Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell’evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali.
3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.10
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
1 Any person who keeps or looks after animals must feed and care for them properly and provide them with the activities and freedom of movement needed for their well-being as well as shelter where necessary.
2 Having consulted the interested parties, the Federal Council shall issue regulations, specifically minimum requirements, on the housing of animals, taking into account the scientific evidence, the state of the art and technical developments. It shall prohibit forms of animal husbandry that contravene the basic principles of animal welfare.
3 It may define requirements for the continuing education and training of animal keepers and persons who train animals or perform care-related activities on them.10
10 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
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