1 Chi si occupa di animali deve:
2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.
3 Il Consiglio federale vieta altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.
1 Any person who handles animals must:
2 No person may inflict pain, suffering or harm on an animal, induce anxiety in an animal or disregard its dignity in any other way without justification. It is forbidden to mishandle, neglect or unnecessarily overwork animals.
3 The Federal Council forbids any further activities involving animals if such activities disregard their dignity.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.