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2 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola le condizioni, le restrizioni o i divieti in materia di circolazione di animali e di prodotti animali di cui all’articolo 14. Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
36 Vedi art. 45a qui appresso.
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2 Any person who, when trading in animals and animal products, wilfully disregards conditions, restrictions or bans under Article 14 shall be liable to a fine of up to CHF 20,000. Attempts, complicity and incitement are also offences. If the offender has acted through negligence, he or she is liable to a fine.
35 Amended by No I of the FA of 15 June 2012, in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 6279; BBl 2011 7055).
36 See also Article 45a below.
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